Autocertificazione: Cos'è, quando si usa e cosa puoi dichiarare

Contenuto divulgativo aggiornato a giugno 2026, basato sul DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e sull'art. 15 della Legge 183/2011. Le modalità di accettazione possono variare per ente e per tipo di pratica. Questa pagina non sostituisce la consulenza legale né le indicazioni dell'ufficio competente.

Risposta diretta. L'autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino che sostituisce i certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi. È regolata dall'art. 46 del DPR 445/2000, si scrive in carta semplice, senza bollo e senza autentica della firma. La PA è obbligata ad accettarla: rifiutarla è una violazione dei doveri d'ufficio. Va distinta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47), che serve per fatti e situazioni non compresi nell'elenco delle autocertificazioni.

Cos'è l'autocertificazione

L'autocertificazione — il cui nome tecnico è dichiarazione sostitutiva di certificazione — è una semplice dichiarazione, firmata dall'interessato, che prende il posto di un certificato. È disciplinata dall'art. 46 del DPR 445/2000 e nasce per semplificare la vita al cittadino: invece di richiedere un certificato a un ufficio, lo si dichiara sotto la propria responsabilità.

Si redige in carta semplice, non richiede l'autentica della firma e non è soggetta a imposta di bollo. Una volta compilata e firmata, può essere presentata di persona, per posta o via fax o email; in questi ultimi casi va allegata la copia di un documento d'identità valido.

Quando la Pubblica Amministrazione deve accettarla

Qui sta il punto che molti ignorano. Dal 1° gennaio 2012, con l'art. 15 della Legge 183/2011, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati sono stati di fatto sostituiti dalle autocertificazioni: l'ente non può più chiedere il certificato, ma deve accettare la dichiarazione del cittadino.

Un diritto, non una cortesia — il funzionario che rifiuta un'autocertificazione, pur sussistendo i presupposti per accoglierla, commette una violazione dei doveri d'ufficio. Il cittadino non deve quindi procurarsi il certificato se l'ente è una PA o un gestore di pubblico servizio.

Con i soggetti privati il discorso cambia: un privato può accettare l'autocertificazione, ma non è obbligato. Per questo, quando il documento serve per una banca o un'assicurazione, può comunque essere richiesto il certificato vero e proprio.

Cosa si può autocertificare

L'art. 46 elenca gli stati, le qualità personali e i fatti che si possono dichiarare con una semplice autocertificazione. I più comuni sono:

  • data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
  • stato civile (celibe, coniugato, vedovo), stato di famiglia ed esistenza in vita;
  • titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale;
  • situazione reddituale ed economica, posizione fiscale;
  • iscrizione a albi o elenchi tenuti dalla PA;
  • assenza di condanne penali — l'autocertificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
  • codice fiscale, partita IVA e dati contenuti nell'anagrafe tributaria.

Cosa NON si può autocertificare

Alcuni documenti restano fuori dall'autocertificazione per la loro natura tecnica o medico-legale. Non sono sostituibili:

  • i certificati medici e sanitari;
  • i certificati veterinari;
  • i certificati di origine e conformità dei prodotti, i marchi e i brevetti.

Per tutto il resto che non rientra nell'elenco dell'art. 46 — e che non è tra i documenti vietati — si ricorre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, regolata dall'articolo successivo.

Autocertificazione o atto notorio: la differenza che conta

È la confusione più frequente. I due strumenti hanno scopi diversi.

AspettoAutocertificazione (art. 46)Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47)
Cosa attestaStati, qualità e fatti dell'elenco dell'art. 46Fatti, stati e qualità non compresi nell'art. 46, anche relativi a terzi
Esempi tipiciResidenza, nascita, titolo di studio, stato civileEredi, successioni, copia conforme, fatti a conoscenza diretta
Con la PASempre accettata, senza autenticaAccettata senza autentica
Con i privatiSolo se il privato acconsenteRichiede autentica della firma e bollo

In sostanza: l'autocertificazione sostituisce i certificati "standard" già in possesso della PA. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio serve per attestare situazioni più particolari — tipicamente in materia di successioni ed eredità — che nessun ufficio certifica d'ufficio. Diversa ancora è l'atto notorio vero e proprio, reso davanti a un notaio o a un cancelliere con testimoni, più gravoso e oggi quasi sempre sostituibile con la dichiarazione.

Come si scrive un'autocertificazione

  1. Intestare la dichiarazione con i propri dati anagrafici completi e l'indicazione che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.
  2. Dichiarare i fatti in modo chiaro e veritiero, uno per uno (ad esempio la residenza, il titolo di studio, lo stato civile).
  3. Richiamare la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci.
  4. Datare e firmare in carta semplice. Non serve l'autentica della firma.
  5. Allegare il documento d'identità se la dichiarazione viene inviata per posta, fax o email anziché presentata di persona.

Attenzione alle dichiarazioni false — chi dichiara il falso in un'autocertificazione perde i benefici eventualmente ottenuti e risponde penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. La PA effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

Quanto vale e quanto dura

L'autocertificazione ha lo stesso valore del certificato che sostituisce. Quanto alla durata, segue quella del certificato corrispondente: le autocertificazioni relative a stati e fatti non soggetti a modifica non scadono, mentre quelle che attestano situazioni mutevoli seguono la validità del certificato di riferimento. In ogni caso non è soggetta a imposta di bollo nei rapporti con la PA.

Cos'è l'autocertificazione?

È una dichiarazione firmata dal cittadino che sostituisce i certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi. È regolata dall'art. 46 del DPR 445/2000, si redige in carta semplice, senza bollo e senza autentica della firma.

La Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare l'autocertificazione?

Sì. Dal 2012 la PA e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere il certificato e devono accettare l'autocertificazione. Il rifiuto, in presenza dei presupposti, è una violazione dei doveri d'ufficio. I privati invece possono accettarla ma non sono obbligati.

Cosa non si può autocertificare?

Non sono sostituibili con autocertificazione i certificati medici e sanitari, quelli veterinari, i certificati di origine e conformità dei prodotti, i marchi e i brevetti. Per i fatti non previsti dall'art. 46 si usa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Qual è la differenza tra autocertificazione e atto notorio?

L'autocertificazione (art. 46) sostituisce i certificati standard come residenza o titolo di studio. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47) attesta fatti non certificabili, tipici delle successioni ed eredità, anche relativi a terzi. L'atto notorio vero e proprio si rende invece davanti a notaio o cancelliere con testimoni.

L'autocertificazione ha bisogno della marca da bollo?

No, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione l'autocertificazione si redige in carta semplice, senza imposta di bollo e senza autentica della firma. Il bollo può essere dovuto solo nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio usata con i privati.

Cosa succede se dichiaro il falso?

Chi rende dichiarazioni mendaci perde i benefici ottenuti e risponde penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. La Pubblica Amministrazione esegue controlli a campione sulle autocertificazioni presentate.

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Sulla redazione

Contenuto redatto dal team editoriale di tramitesnotariales.info, specializzato in procedure amministrative e documentali. La disciplina e la distinzione tra autocertificazione e atto notorio sono state verificate sul DPR 445/2000 e sulla normativa collegata. Aggiornato a giugno 2026.

Fonti consultate: DPR 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 46, 47, 48 e 76; art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183.

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