Autocertificazione: Cos'è, quando si usa e cosa puoi dichiarare
Contenuto divulgativo aggiornato a giugno 2026, basato sul DPR 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e sull'art. 15 della Legge 183/2011. Le modalità di accettazione possono variare per ente e per tipo di pratica. Questa pagina non sostituisce la consulenza legale né le indicazioni dell'ufficio competente.
Risposta diretta. L'autocertificazione è una dichiarazione firmata dal cittadino che sostituisce i certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi. È regolata dall'art. 46 del DPR 445/2000, si scrive in carta semplice, senza bollo e senza autentica della firma. La PA è obbligata ad accettarla: rifiutarla è una violazione dei doveri d'ufficio. Va distinta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47), che serve per fatti e situazioni non compresi nell'elenco delle autocertificazioni.
Cos'è l'autocertificazione
L'autocertificazione — il cui nome tecnico è dichiarazione sostitutiva di certificazione — è una semplice dichiarazione, firmata dall'interessato, che prende il posto di un certificato. È disciplinata dall'art. 46 del DPR 445/2000 e nasce per semplificare la vita al cittadino: invece di richiedere un certificato a un ufficio, lo si dichiara sotto la propria responsabilità.
Si redige in carta semplice, non richiede l'autentica della firma e non è soggetta a imposta di bollo. Una volta compilata e firmata, può essere presentata di persona, per posta o via fax o email; in questi ultimi casi va allegata la copia di un documento d'identità valido.
Quando la Pubblica Amministrazione deve accettarla
Qui sta il punto che molti ignorano. Dal 1° gennaio 2012, con l'art. 15 della Legge 183/2011, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati sono stati di fatto sostituiti dalle autocertificazioni: l'ente non può più chiedere il certificato, ma deve accettare la dichiarazione del cittadino.
Un diritto, non una cortesia — il funzionario che rifiuta un'autocertificazione, pur sussistendo i presupposti per accoglierla, commette una violazione dei doveri d'ufficio. Il cittadino non deve quindi procurarsi il certificato se l'ente è una PA o un gestore di pubblico servizio.
Con i soggetti privati il discorso cambia: un privato può accettare l'autocertificazione, ma non è obbligato. Per questo, quando il documento serve per una banca o un'assicurazione, può comunque essere richiesto il certificato vero e proprio.
Cosa si può autocertificare
L'art. 46 elenca gli stati, le qualità personali e i fatti che si possono dichiarare con una semplice autocertificazione. I più comuni sono:
- data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza;
- stato civile (celibe, coniugato, vedovo), stato di famiglia ed esistenza in vita;
- titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale;
- situazione reddituale ed economica, posizione fiscale;
- iscrizione a albi o elenchi tenuti dalla PA;
- assenza di condanne penali — l'autocertificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- codice fiscale, partita IVA e dati contenuti nell'anagrafe tributaria.
Cosa NON si può autocertificare
Alcuni documenti restano fuori dall'autocertificazione per la loro natura tecnica o medico-legale. Non sono sostituibili:
- i certificati medici e sanitari;
- i certificati veterinari;
- i certificati di origine e conformità dei prodotti, i marchi e i brevetti.
Per tutto il resto che non rientra nell'elenco dell'art. 46 — e che non è tra i documenti vietati — si ricorre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, regolata dall'articolo successivo.
Autocertificazione o atto notorio: la differenza che conta
È la confusione più frequente. I due strumenti hanno scopi diversi.
| Aspetto | Autocertificazione (art. 46) | Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47) |
|---|---|---|
| Cosa attesta | Stati, qualità e fatti dell'elenco dell'art. 46 | Fatti, stati e qualità non compresi nell'art. 46, anche relativi a terzi |
| Esempi tipici | Residenza, nascita, titolo di studio, stato civile | Eredi, successioni, copia conforme, fatti a conoscenza diretta |
| Con la PA | Sempre accettata, senza autentica | Accettata senza autentica |
| Con i privati | Solo se il privato acconsente | Richiede autentica della firma e bollo |
In sostanza: l'autocertificazione sostituisce i certificati "standard" già in possesso della PA. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio serve per attestare situazioni più particolari — tipicamente in materia di successioni ed eredità — che nessun ufficio certifica d'ufficio. Diversa ancora è l'atto notorio vero e proprio, reso davanti a un notaio o a un cancelliere con testimoni, più gravoso e oggi quasi sempre sostituibile con la dichiarazione.
Come si scrive un'autocertificazione
- Intestare la dichiarazione con i propri dati anagrafici completi e l'indicazione che si tratta di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000.
- Dichiarare i fatti in modo chiaro e veritiero, uno per uno (ad esempio la residenza, il titolo di studio, lo stato civile).
- Richiamare la consapevolezza delle responsabilità penali previste dall'art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci.
- Datare e firmare in carta semplice. Non serve l'autentica della firma.
- Allegare il documento d'identità se la dichiarazione viene inviata per posta, fax o email anziché presentata di persona.
Attenzione alle dichiarazioni false — chi dichiara il falso in un'autocertificazione perde i benefici eventualmente ottenuti e risponde penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. La PA effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese.
Quanto vale e quanto dura
L'autocertificazione ha lo stesso valore del certificato che sostituisce. Quanto alla durata, segue quella del certificato corrispondente: le autocertificazioni relative a stati e fatti non soggetti a modifica non scadono, mentre quelle che attestano situazioni mutevoli seguono la validità del certificato di riferimento. In ogni caso non è soggetta a imposta di bollo nei rapporti con la PA.
Cos'è l'autocertificazione?
È una dichiarazione firmata dal cittadino che sostituisce i certificati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi. È regolata dall'art. 46 del DPR 445/2000, si redige in carta semplice, senza bollo e senza autentica della firma.
La Pubblica Amministrazione è obbligata ad accettare l'autocertificazione?
Sì. Dal 2012 la PA e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere il certificato e devono accettare l'autocertificazione. Il rifiuto, in presenza dei presupposti, è una violazione dei doveri d'ufficio. I privati invece possono accettarla ma non sono obbligati.
Cosa non si può autocertificare?
Non sono sostituibili con autocertificazione i certificati medici e sanitari, quelli veterinari, i certificati di origine e conformità dei prodotti, i marchi e i brevetti. Per i fatti non previsti dall'art. 46 si usa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Qual è la differenza tra autocertificazione e atto notorio?
L'autocertificazione (art. 46) sostituisce i certificati standard come residenza o titolo di studio. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47) attesta fatti non certificabili, tipici delle successioni ed eredità, anche relativi a terzi. L'atto notorio vero e proprio si rende invece davanti a notaio o cancelliere con testimoni.
L'autocertificazione ha bisogno della marca da bollo?
No, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione l'autocertificazione si redige in carta semplice, senza imposta di bollo e senza autentica della firma. Il bollo può essere dovuto solo nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio usata con i privati.
Cosa succede se dichiaro il falso?
Chi rende dichiarazioni mendaci perde i benefici ottenuti e risponde penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000. La Pubblica Amministrazione esegue controlli a campione sulle autocertificazioni presentate.
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Contenuto redatto dal team editoriale di tramitesnotariales.info, specializzato in procedure amministrative e documentali. La disciplina e la distinzione tra autocertificazione e atto notorio sono state verificate sul DPR 445/2000 e sulla normativa collegata. Aggiornato a giugno 2026.
Fonti consultate: DPR 28 dicembre 2000 n. 445, artt. 46, 47, 48 e 76; art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183.
