Controllo pratica cittadinanza italiana K10: Come verificare lo stato online (Guida 2026)
Il codice K10 (con varianti K10/B, K10/C e K1) è il numero di pratica assegnato dalla Prefettura quando si presenta domanda di cittadinanza italiana per residenza o per matrimonio. Conoscerlo e saperlo consultare sul portale del Ministero dell'Interno è fondamentale per monitorare lo stato del procedimento, ricevere comunicazioni importanti come il decreto di concessione, oppure intercettare in tempo eventuali preavvisi di rifiuto. Questa guida spiega cosa significano le diverse sigle, come accedere al portale, leggere correttamente lo stato della pratica e cosa fare in caso di silenzio prolungato dell'Amministrazione.
In sintesi: il controllo della pratica di cittadinanza si effettua sul portale Servizi-ALI Cittadinanza del Ministero dell'Interno (portaleserviziapp.dlci.interno.it) accedendo con SPID. Nella sezione "Cittadinanza → Visualizza Stato pratica" appare il codice K10 e la fase istruttoria corrente. Le comunicazioni ufficiali arrivano via IO APP e via posta PEC.
Per le pratiche presentate dopo il 20 dicembre 2020 il termine massimo è di 24 mesi, prorogabili fino a 36 mesi (L. 173/2020). Superato questo termine senza decisione, il cittadino può sollecitare l'Amministrazione e, in caso di silenzio, ricorrere al TAR.
Cos'è il codice K10 e cosa significa
K10 è il codice alfanumerico assegnato dalla Prefettura (o dal Consolato per chi risiede all'estero) al momento della presentazione della domanda di cittadinanza italiana. È univoco e segue la pratica per tutto il procedimento, fino al provvedimento finale. La lettera "K" identifica la tipologia di richiesta, il numero "10" il modello di domanda. Le varianti più frequenti:
| Codice | Tipo di pratica | Base normativa |
|---|---|---|
| K10 | Cittadinanza per residenza (cittadini extra-UE residenti in Italia da almeno 10 anni) | Art. 9, c. 1, lett. f) L. 91/1992 |
| K10/A | Cittadinanza per residenza (cittadini UE residenti in Italia da almeno 4 anni) | Art. 9, c. 1, lett. d) L. 91/1992 |
| K10/B | Cittadinanza per matrimonio con coniuge italiano, residenti in Italia | Art. 5 L. 91/1992 |
| K10/C | Cittadinanza per matrimonio con coniuge italiano, residenti all'estero | Art. 5 L. 91/1992 |
| K1 | Cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis) – pratica gestita dal Consolato | L. 555/1912 e successive modifiche, in particolare L. 91/1992 |
Come trovare il proprio codice K10
Il K10 viene assegnato automaticamente quando la domanda di cittadinanza viene inviata tramite il portale del Ministero. Si trova in più punti:
- Sulla ricevuta di invio della domanda: generata dal portale al momento dell'invio telematico. È il documento più affidabile per recuperare il codice.
- Nelle comunicazioni della Prefettura: ricevute via email o PEC dopo la presentazione della domanda. Il codice è generalmente indicato in oggetto o nel testo.
- Nel portale Servizi-ALI Cittadinanza: accedendo con SPID alla sezione "La mia domanda di cittadinanza" si vede il codice associato all'istanza.
- Su IO APP: nelle comunicazioni del Ministero dell'Interno legate alla pratica di cittadinanza viene riportato il K10.
In caso di smarrimento di tutti questi riferimenti, è possibile contattare la Prefettura competente via PEC chiedendo conferma del codice associato al proprio nominativo. Per le pratiche K10/C (matrimonio dall'estero) il riferimento è il Consolato del Paese di residenza.
Come accedere al portale di controllo della pratica
Il portale ufficiale per il controllo della pratica di cittadinanza è il "Portale Servizi-ALI Cittadinanza" del Ministero dell'Interno, all'indirizzo portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm (o tramite il link più breve cittadinanza.dlci.interno.it).
Dal 1° settembre 2020 l'accesso è consentito esclusivamente con identità digitale:
- SPID livello 2 per i richiedenti residenti in Italia
- CIE 3.0 (Carta d'Identità Elettronica con PIN) – disponibile anche tramite app CieID
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con lettore di smart card
- Credenziali rilasciate dal portale stesso per i richiedenti residenti all'estero (pratiche K10/C e K1)
Procedura per controllare lo stato della pratica
Una volta autenticati sul portale, la consultazione richiede pochi passaggi:
- Accedere al portale. Collegarsi a portaleserviziapp.dlci.interno.it e cliccare su "Entra con SPID" (o l'identità digitale alternativa).
- Aprire la sezione Cittadinanza. Dal menu principale selezionare "Cittadinanza". Si apriranno diverse opzioni: La mia domanda di cittadinanza, Comunicazioni, Visualizza Stato pratica, Inserimento del legale, Documenti.
- Selezionare "Visualizza Stato pratica". È l'opzione che mostra le informazioni più importanti sull'andamento del procedimento.
- Leggere le informazioni della pratica. La schermata mostra:
-
▪︎ Codice K10 (o variante); ▪︎ Prefettura di presentazione; ▪︎ Prefettura competente per l'istruttoria; ▪︎ Data di presentazione; ▪︎ Stato attuale della pratica (la "fase").
- Consultare le "Comunicazioni". Nell'apposita sezione si trovano i provvedimenti notificati: accettazione della domanda, eventuali richieste di documenti integrativi, preavvisi di rifiuto, decreto di concessione.
- Scaricare i documenti. Cliccando sui singoli messaggi nella sezione Comunicazioni si scaricano i provvedimenti in formato PDF firmato digitalmente.
- Attivare le notifiche su IO APP. Installando IO APP sul proprio smartphone e collegandola al proprio SPID, si ricevono automaticamente le notifiche delle comunicazioni del Ministero dell'Interno, evitando di dover controllare manualmente il portale ogni giorno.
Le fasi del procedimento di cittadinanza: cosa significano
Lo stato della pratica visualizzato nel portale segue una serie di fasi standard, ognuna con un significato specifico. Comprenderle aiuta a capire dove si trova realmente il procedimento e quanto tempo manca alla decisione.
Fase 1: "Domanda inviata"
La domanda è stata trasmessa al sistema. È il primo stato che compare immediatamente dopo l'invio. Non comporta alcuna attività dell'Amministrazione: è solo la registrazione dell'istanza.
Fase 2: "Domanda accettata" o "Domanda assegnata"
La Prefettura ha verificato la completezza formale della domanda (documenti minimi presenti, contributo di 250€ versato, marca da bollo applicata) e l'ha presa in carico. Il termine di legge per la conclusione del procedimento (24 mesi prorogabili a 36) inizia a decorrere da questo momento, non dall'invio.
Fase 3: "Istruttoria avviata"
La Prefettura competente sta verificando i requisiti sostanziali: continuità della residenza, redditi, casellario giudiziale, eventuali precedenti penali, integrazione sociale. È la fase più lunga del procedimento. La Prefettura può convocare l'interessato per un colloquio o richiedere documenti integrativi.
Fase 4: "Istruttoria completata"
La Prefettura ha concluso le proprie verifiche e ha inviato il fascicolo all'Ufficio Centrale Cittadinanza (UCC) del Ministero dell'Interno per la valutazione finale. La pratica esce dalla Prefettura e passa al Ministero centrale a Roma.
Fase 5: "L'Ufficio Centrale Cittadinanza sta procedendo alla valutazione complessiva degli elementi informativi"
L'UCC esamina la pratica nel suo insieme: documenti forniti, esito dell'istruttoria della Prefettura, eventuali controlli aggiuntivi presso altri enti (Casellario, Anti-mafia, eventuali Interpol). È una fase di sintesi e decisione.
Fase 6: "Istruttoria in fase di valutazione finale"
La pratica è arrivata alla decisione finale. È imminente l'emissione del decreto, che può essere:
- Decreto di concessione della cittadinanza (esito positivo)
- Preavviso di rifiuto (10 bis) – comunicazione che precede un possibile rifiuto, contro la quale il richiedente ha 10 giorni per presentare osservazioni e documenti aggiuntivi
- Decreto di rigetto o di inammissibilità
Fase 7: "Decreto emesso"
Il decreto è stato firmato dal Ministero dell'Interno. Per la concessione, il richiedente verrà convocato dal Comune di residenza per il giuramento. Per il rigetto, il richiedente può presentare ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.
Fase 8: "Giuramento e acquisto cittadinanza"
Solo in caso di concessione: il cittadino deve prestare giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza entro 6 mesi dalla notifica del decreto. Senza giuramento, il decreto decade e il cittadino non acquista la cittadinanza italiana.
Cosa significano i messaggi nelle "Comunicazioni"
Le comunicazioni del Ministero sono ufficiali e vanno lette con attenzione. Le principali tipologie:
Richiesta di documenti integrativi
L'Amministrazione richiede ulteriore documentazione (es. nuovo casellario giudiziale aggiornato, prova del reddito, attestato linguistico B1). Va risposto entro il termine indicato (di solito 30 giorni) altrimenti la pratica può essere archiviata.
Preavviso di rigetto (art. 10 bis L. 241/1990)
Comunicazione preliminare in cui l'Amministrazione anticipa che intende rigettare la domanda. Il richiedente ha 10 giorni per presentare osservazioni scritte e documenti che possano modificare la valutazione. Questa fase è cruciale: spesso un buon avvocato esperto in cittadinanza può ribaltare un preavviso di rigetto.
Decreto di concessione
Esito positivo. Si è acquisita la possibilità di ottenere la cittadinanza italiana. Il decreto è notificato al richiedente direttamente sul portale e tramite il Comune di residenza, che convocherà per il giuramento.
Decreto di rigetto
Esito negativo. È impugnabile davanti al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica. È fortemente consigliato rivolgersi a un avvocato esperto in diritto dell'immigrazione per valutare la fondatezza del ricorso.
Comunicazione di inammissibilità
La domanda non viene neanche esaminata nel merito perché mancano i requisiti formali (es. residenza interrotta, domanda presentata da chi non ha ancora i 10 anni di residenza, ecc.). Anche questa è impugnabile al TAR.
Termini di legge: 24 o 36 mesi?
I termini per la conclusione del procedimento sono fissati dalla legge e sono cambiati nel tempo:
- Pratiche presentate dal 20 dicembre 2020 in avanti (data di entrata in vigore della L. 173/2020): termine ordinario di 24 mesi, prorogabili fino a un massimo di 36 mesi se l'Amministrazione necessita di approfondimenti.
- Pratiche presentate dal 5 ottobre 2018 al 19 dicembre 2020: termine di 48 mesi (D.L. 113/2018 "Decreto Salvini").
- Pratiche presentate prima del 5 ottobre 2018: termine di 730 giorni (24 mesi).
Il termine inizia a decorrere dalla data di presa in carico della pratica da parte della Prefettura, non dalla data di invio della domanda. Per le K10/C (matrimonio dall'estero), il termine decorre dalla trasmissione del fascicolo dal Consolato alla Prefettura competente in Italia.
Cosa fare se la pratica è ferma da troppo tempo
Se la pratica supera il termine massimo di 36 mesi senza decisione (o il termine di 48 mesi per le pratiche precedenti al dicembre 2020), il cittadino ha strumenti legali a disposizione.
Sollecito amministrativo
È il primo passo. Si invia una lettera PEC alla Prefettura competente e al Ministero dell'Interno (UCC) chiedendo formalmente di concludere il procedimento, citando il codice K10 e la data di presentazione. Spesso il sollecito accelera la valutazione, soprattutto se il termine è già scaduto.
Ricorso al TAR per silenzio inadempimento
Se anche dopo il sollecito non ci sono risposte, è possibile presentare al TAR del Lazio un ricorso per "silenzio inadempimento" (art. 117 CPA). Si chiede al giudice di ordinare al Ministero di pronunciarsi entro un termine breve. È necessaria l'assistenza di un avvocato esperto. Spesso l'Amministrazione, ricevuto il ricorso, conclude il procedimento prima ancora dell'udienza per evitare la condanna del giudice.
Diffida e messa in mora
Strumento intermedio tra il sollecito e il ricorso al TAR. Si invia una diffida formale tramite avvocato, intimando all'Amministrazione di concludere entro un termine perentorio (generalmente 30 giorni) sotto pena di azione legale. È meno aggressivo del ricorso ma più formale del sollecito semplice.
Come associare un legale alla pratica sul portale
Il portale Servizi-ALI Cittadinanza consente di indicare un avvocato come delegato per la consultazione della pratica e la ricezione delle comunicazioni. La procedura è utile se ci si rivolge a un legale per la gestione del procedimento (es. ricorso al TAR):
- Accedere al portale con SPID
- Selezionare "Cittadinanza → Inserimento del legale"
- Inserire i dati dell'avvocato (codice fiscale, indirizzo PEC, ordine di appartenenza)
- Confermare l'inserimento
Una volta associato, l'avvocato riceverà le comunicazioni in copia tramite PEC e potrà visualizzare lo stato della pratica accedendo al portale con le proprie credenziali professionali.
Domande frequenti
Come faccio a sapere se la mia pratica K10 è andata avanti?
Accedendo con SPID al portale Servizi-ALI Cittadinanza all'indirizzo portaleserviziapp.dlci.interno.it, sezione "Cittadinanza → Visualizza Stato pratica". Le notifiche di nuove fasi arrivano anche su IO APP se attivata. Conviene controllare almeno settimanalmente, perché lo stato può cambiare senza preavviso.
Cosa significa "L'istruttoria è stata avviata"?
Significa che la Prefettura competente ha iniziato a verificare i requisiti sostanziali della domanda: continuità della residenza, redditi, casellario giudiziale, integrazione sociale. È la fase più lunga del procedimento e può durare diversi mesi. Da questo momento è già decorso almeno qualche mese dal "Domanda accettata".
Quanto tempo deve trascorrere prima di sollecitare la pratica?
Per le pratiche presentate dal 20 dicembre 2020 in avanti, il termine massimo è di 36 mesi dalla presa in carico da parte della Prefettura. Prima di questo termine si può sollecitare ma non pretendere la conclusione. Dopo i 36 mesi (o 48 per pratiche pre-2020) si entra in regime di silenzio inadempimento e si può ricorrere al TAR.
Ho ricevuto un preavviso di rigetto 10 bis: cosa devo fare?
Hai 10 giorni dalla notifica per presentare osservazioni scritte e documenti che possano ribaltare la valutazione. È fortemente consigliato rivolgersi a un avvocato esperto in cittadinanza, perché la qualità della replica determina spesso l'esito finale. Le osservazioni si inviano alla Prefettura tramite PEC o tramite il portale.
Il portale dice che non risulta nessuna domanda associata al mio SPID. Perché?
Le cause più frequenti sono tre: 1) la domanda è stata inviata con credenziali precedenti (email e password) e non è stata associata allo SPID entro la scadenza del 31 dicembre 2021; 2) il sistema non ha ancora sincronizzato i dati dopo l'invio (può richiedere fino a 7 giorni lavorativi); 3) i dati anagrafici dello SPID non coincidono con quelli della domanda. Contattare l'Help Desk del portale.
Posso vedere lo stato della pratica del mio coniuge o di un familiare?
No, non direttamente. Il portale accetta solo l'accesso con lo SPID del titolare della pratica. Il familiare può consultare lo stato solo se delegato formalmente, oppure se è stato associato come "legale" alla pratica (per familiari avvocati). In alternativa, il titolare può consultare la pratica con il proprio SPID anche con il familiare di fianco.
Cosa succede dopo il decreto di concessione della cittadinanza?
Il decreto viene notificato al Comune di residenza, che convocherà il cittadino per il giuramento di fedeltà alla Repubblica davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Il giuramento va prestato entro 6 mesi dalla notifica del decreto, altrimenti il decreto decade. Solo dopo il giuramento si acquista effettivamente la cittadinanza italiana.
Quanto costa rivolgersi a un avvocato per il ricorso al TAR?
I costi variano da 1.500 a 4.000 euro per un ricorso per silenzio inadempimento, a seconda dell'avvocato e della complessità del caso. A questi vanno aggiunte le spese giudiziarie (contributo unificato per il TAR). Spesso il ricorso viene risolto dall'Amministrazione concedendo la cittadinanza prima dell'udienza, quindi è un investimento che spesso porta risultati rapidi.
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Fonti ufficiali consultate: Ministero dell'Interno (interno.gov.it, portaleserviziapp.dlci.interno.it), Prefetture di Roma, Milano, Torino, Venezia, Brescia, Bolzano, Perugia, L. 91/1992 (Cittadinanza), L. 173/2020 (riforma termini procedimentali), D.L. 113/2018 (Decreto Salvini), L. 241/1990 (procedimento amministrativo), Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010, art. 117).
Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
